L’indagine radiologica è un atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va demandata la valutazione dell’esame, sia per giustificare l’effettuazione dello stesso che per valutarne l’utilità diagnostica.
Tale riserva di competenza a favore del radiologo trova conforto nelle disposizioni normative, le quali consentono di qualificare come illegittimi gli atti del direttore generale di una Azienda Ospedaliera con i quali è stato adottato il “Protocollo per la tele-gestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza mezzo di contrasto” nonché la “Procedura generale – percorso di giustificazione – esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti”, laddove riconoscono spazi di autonomia diagnostica a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi.
Non è, pertanto, nemmeno possibile definire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico, in quanto in conflitto con l’esigenza – affermata dalla norma – di previa valutazione da parte dello specialista del concreto caso clinico e delle caratteristiche della persona interessata.
 
 [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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