San Francisco—Implementation of either periarticular injection or adductor canal block plus periarticular injection with multimodal analgesia is suitable for pain control after total knee arthroplasty. Results of a study showed no difference in readiness to discharge between patients randomly assigned to either technique.

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Dott. Luigi Vicari on 9 novembre 2017

Patients with obstructive sleep apnea (OSA) who are administered oxygen therapy postoperatively may develop elevated levels of carbon dioxide (CO2), according to researchers.

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Dott. Luigi Vicari on 8 settembre 2017

Cassazione Civile – Sezione lavoro – Sentenza n. 14566 del 16 giugno 2017: Aggressione ad un infermiere al Pronto Soccorso: è onere dell’Azienda Ospedaliera provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Infatti l’obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. La responsabilità ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa espletata, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Dott. Luigi Vicari on 8 settembre 2017

Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza n. 19089 del 2017: In tema di lavoro subordinato, le disposizioni dell’art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto, atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell’eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività.

Dott. Luigi Vicari on 8 settembre 2017

Tribunale di Palermo – Sezione III Civile – Sentenza n. 3612 del 5 luglio 2017: quando la cartella clinica è incompleta, la prova delle lesioni e del nesso di causalità con la condotta del sanitario può essere data anche per presunzioni. Nella fattispecie la cartella clinica era stata redatta con approssimazione e si componeva di informazioni scarse che non consentivano l’acquisizione di elementi specifici con i quali documentare delle pregresse alterazioni o anomalie della paziente. Il tribunale di Palermo ha fatto leva sul principio della “vicinanza della prova” per sancire la responsabilità di una azienda sanitaria per i danni subiti da un neonato affetto da una patologia non riscontrata dagli operatori sanitari.

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