Risarcimento del danno per mancato consenso informato

L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico e’ – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita’ – sicuramente illecito, anche – quando e’ nell’interesse del paziente. Ai sensi dell’art. 32, 2 co., cost. (in base al quale nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell’art. 13 cost. (che garantisce l’inviolabilita’ della liberta’ personale con riferimento anche alla liberta’ di salvaguardia della propria salute e della propria integrita’ fisica) e dell’art. 33 l. 833/1978 (che esclude la possibilita’ d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volonta’ del paziente, se questo e’ in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessita’ex art. 54 c.p.), esso e’ a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso.

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