Responsabilita’ per mancato esame istologico del nevo asportato

L’imprudenza e negligenza del medico che aveva mancato di eseguire un esame istologico del tessuto con conseguente successivo accertamento della malattia sono alla base della responsabilita’ confermata dalla Corte di Cassazione con condanna del chirurgo al risarcimento del danno.La malattia, secondo i giudici, avrebbe avuto possibilita’ di essere curata e comunque di subire un rallentamento del processo degenerativo che tre anni dopo avrebbe condotto il paziente ad una invalidità dell’85 per cento.L’illecito omissivo consiste nella violazione dell’obbligo di garanzia che e’ intrinseco nella liceita’ dell’atto di intervento chirurgico, con conseguente obbligo di provare le ragioni del mancato approfondimento diagnostico.

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