Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da deficit organizzativo della struttura da lui diretta, se non riesce a dimostrare di avere adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla legge (Dpr 27 marzo 1969, n. 128, articolo 7). Ogni primario deve essere informato sulle condizioni dei malati, deve avere impartito le necessarie istruzioni al personale, e predisposto le direttive per eventuali emergenze. Con questa motivazione la terza sezione della Cassazione ha rinviato per nuova valutazione quella della Corte d’appello di Messina che mando’ assolto il sanitario. Nella fattispecie, il sanitario fu chiamato a rispondere della negligenza dei medici del reparto, che non rilevarono i dati pelvimetrici della gestante e non eseguirono il necessario parto cesareo. Durante le manovre i medici del reparto provocarono la lesione del plesso brachiale al neonato. I giudici di merito rilevarono la disorganizzazione del reparto per poi escludere la responsabilita’ del primario per quanto accaduto.

Motivazione ritenuta contraddittoria e laconica, tanto da convincere i giudici a rispedirla al mittente per un nuovo riesame imponendo un vero e proprio decalogo: accertare se e in che misura i deficit organizzativi della struttura sanitaria fossero imputabili anche al primario; accertare se e in che misura il primario si fosse attivato per prevenirli o attenuarne le conseguenze; accertare se vi fosse la concreta possibilita’ di trasferimento della paziente in altra struttura; esaminare analiticamente le censure mosse dai genitori del bambino.
In base al Dpr 128/1969, il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto, quando questi siano consistiti in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale e in scarse istruzioni. Il primario ospedaliero deve avere, afferma la legge, «puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalita’ di acquisizione di tale conoscenza». Di conseguenza, afferma la sentenza, e’ in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che nelle medesime circostanze avrebbe tenuto un professionista diligente, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, comma 2, e un primario “diligente” non avrebbe trascurato di impartire adeguate direttive al personale a lui sottoposto per gestire le emergenze, ne’ avrebbe trascurato di informarsi sull’andamento di un parto che si preannunciava distocico.

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