CORTE DEI CONTI – Sez. Giur. Liguria – Dirigenti medici ASL: falsa attestazione a mezzo timbratura elettronica della presenza in servizio. Danno all’immagine della P.A. e danno “patrimoniale” per indebita percezione di emolumenti e “da disservizio”. Anche il “medico convenzionato” è incardinato nella P.A. al pari del medico dipendente; ai medici convenzionati si applica l’art. 55- quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (introdotto dall’art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all’art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15), rubricato “False attestazioni o certificazioni”, disposizione che, tra l’altro, prevede espressamente il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione, svincolato dalla pregiudiziale penale. Di conseguenza, la natura di tale rapporto rende completamente sovrapponibile la categoria dei medici convenzionati c.d. interni ai medici dipendenti, tranne che per la fonte del rapporto di lavoro, e comporta certamente l’applicabilità di una disposizione – l’art. 55-quinquies -, che è diretta a scoraggiare comportamenti fraudolenti da parte dei titolari di una remunerazione pubblica tenuti ad osservare un orario di lavoro, la cui effettuazione è certificata da sistemi di rilevazione automatica (sentenza nr. 72-14).

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