Con sentenza del 5 novembre 2014, n. 45844 la sesta sezione della Corte di Cassazione precisa in termini sufficientemente rigorosi i presupposti per punire il medico a titolo di rifiuto di atti d’ufficio. In buona sostanza sono due i requisiti necessari: anzitutto, la sussistenza di una situazione di urgenza effettiva e reale che deve far ritenere indifferibile l’intervento del medico, situazione che di per sé attualizza il dovere di agire non essendo necessaria un’esplicita richiesta; in secondo luogo, il medico deve rifiutarsi di compiere l’attività fondamentale di accertamento delle condizioni fisiche, vale a dire nella sostanza di compiere la stessa visita finalizzata alla preliminare diagnosi.

Fonte: neldiritto:it

Per la Cassazione il medico è obbligato al ricovero (clicca qui per leggere la sentenza completa). Ecco il caso: uUn medico del reparto di pronto soccorso rifiuta di visitare il paziente e di redigere il verbale di consulenza chirurgica necessario per il ricovero, sostenendo che il paziente fosse giunto nella struttura solo per eseguire la TAC, con la conseguenza che, secondo il protocollo operativo, egli sarebbe dovuto rientrare nell’ospedale di provenienza, e solo all’esito di una ulteriore richiesta da parte di tale presidio sanitario, avrebbe potuto essere ricoverato presso il proprio ospedale: si configura il reato di omissione di atti d’ufficio?

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte evidenzia che in tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto rifiutato ben può essere apprezzato tenendo conto del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo. Il rifiuto di un atto d’ufficio, invero, si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo. Ne discende che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la su indicata fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate ad una situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo conto, ovviamente, delle peculiari caratteristiche e delle specificità di ogni singolo caso concreto.

In altri termini, il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto soccorso; ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo.

Di tali principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, laddove hanno puntualmente evidenziato il manifestarsi di una oggettiva situazione di necessità ed urgenza, chiaramente rappresentativa di uno stato di emergenza sostanziale, palesato dai sopravvenuti, gravi ed improvvisi dolori addominali accusati da un paziente con diagnosi di politrauma da incidente stradale; una situazione, dunque, foriera di possibili conseguenze negative per la salute del paziente, cui non poteva opporsi alcun comportamento dilatorio, né un rifiuto avanzato sulla base del generico e formalistico richiamo a disposizioni regolamentari o a protocolli operativi , secondo cui l’Ospedale che per primo prende in carico il paziente deve seguirlo per tutta la durata della degenza e deve coordinare tutti gli accertamenti del caso.

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