Con la sentenza del 5 novembre 2014, n. 45844, la Corte di Cassazione precisa i presupposti che configurano la responsabilità penale del sanitario per rifiuto di atti d’ufficio: la sussistenza di una situazione di urgenza effettiva e reale che deve far ritenere indifferibile l’intervento del medico, anche in assenza di esplicita richiesta; e il rifiuto del medico a compiere l’attività fondamentale di accertamento delle condizioni fisiche, cioè la stessa visita finalizzata alla preliminare diagnosi. Quindi anche se la “prassi consolidata in uso nel sistema sanitario” è differente il sanitario che, in qualità di medico di turno, non dispone il ricovero d’urgenza per il paziente arrivato in palesi condizioni di infermità può essere denunciato per omissione d’atti d’ufficio. Va precisato che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno si configurano come omissione di atti d’ufficio, ma soltanto quelle legate a una situazione di urgenza e, quindi, di indifferibilità per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona.

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