Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale – sentenza n. 35953/2014
Una ginecologa e’ stata condannata, insieme ad un altro collega ed alla ostetrica, per avere procurato ad un neonato la paralisi totale del plesso brachiale destro, con rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7, ed avulsione delle radici C8 e D1, conseguita a distocia di spalla, per non aver posto in essere le prescritte manovre di disimpegno della spalla ed aver incitato reiteratamente la partoriente, nonostante l’evidenziata distocia, a spingere per far uscire il feto.
La difesa della dottoressa ha rilevato che la stessa era casualmente presente in sala parto e aveva solo incitato la partoriente, escludendo si fosse in presenza di un intervento d’equipe; in ogni caso, se anche lo si fosse ritenuto tale, la ginecologa ha fatto legittimo affidamento sulle competenze del collega, medico di maggiore esperienza. I giudici hanno considerato destituita di fondamento la proclamazione d’innocenza sul presupposto che la ricorrente non componesse l’equipe, in quanto cio’ si pone in contrasto con i fatti, proponendo una ricostruzione paradossale, secondo la quale in una struttura sanitaria pubblica la ripartizione dei compiti e il dovere di prestare la propria opera (ovviamente secondo le necessita’ del caso) sfugge allo schema operativo dell’equipe, sfumando in una non meglio precisato spontaneo aiuto solidaristico. Ugualmente esclusa e’ la possibilita’ di invocare l’affidamento sull’operato dell’altro ginecologo, avendo entrambi la stessa specializzazione, per cui avrebbe dovuto essere ben in grado di valutare, e se necessario contrastare, l’attivita’ del sanitario.

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