La Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo di toni minacciosi e intimidatori da parte di un avvocato nei confronti di un collega è di per sé comportamento deontologicamente rilevante. Pertanto l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad un collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti. Sentenza n. 18075/15

FATTO: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all’avvocato D.R.G. la sanzione dell’avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L., senza il doveroso e preventivo accertamento del ruolo rivestito dalla D. nella relativa vicenda giudiziaria ed utilizzando toni minacciosi ed intimidatori, così venendo meno ai doveri di dignità, probità, decoro e colleganza. Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l’impugnazione del D. R.. Avverso questa sentenza ricorre l’avvocato D.R.G..

DIRITTO: La valutazione disciplinare va ricondotta ai toni della lettera del 28.08.2008 inviata dal D. R. alla D. e al se, per i toni, i modi e i contenuti di detta lettera, l’avvocato D.R. sia venuto meno ai doveri di dignità, probità, decoro nonché ai doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza. Le censure proposte con i motivi di ricorso in esame, siccome direttamente o indirettamente riguardanti il merito della vicenda che ha dato origine alla missiva e non volte a contestare specificamente l’idoneità dei toni, modi e contenuti della missiva di per sé considerata (prescindendo quindi dagli aspetti di merito della vicenda che l’ha originata) ad incidere negativamente sui doveri di dignità, probità, decoro nonché di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza, non colgono la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata. Sul piano generale, occorre in linea di principio ulteriormente precisare che se oggetto della contestazione disciplinare sono, secondo la sentenza impugnata (non censurata sul punto in questa sede), i modi, toni e contenuti della missiva inviata all’avvocato D. e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l’ha determinata, l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta – al fine di indurre ad escludere l’elemento soggettivo nell’illecito contestato – della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell’incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l’invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell’incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva

Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

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