La Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro con sentenza n. 17757/14 stabilisce che va riconosciuta l’indennità di rischio radiologico al personale medico che in funzione dell’attività svolta si venga a trovare, in maniera continuativa e non occasionale, a contatto con fonti radioattive.
La Corte di Cassazione ha rilevato che la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Sez. Lavoro – Personale medico: indennità di rischio radiologico. Va riconosciuta l’indennità di rischio radiologico al personale medico che in funzione dell’attività espletata si venga a trovare in maniera continuativa e non occasionale a contatto con fonti radioattive (sentenza nr. 17757/14).

FATTO: Con sentenza del 14 gennaio 2008 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accertato il diritto di — e degli altri litisconsorti, tutti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di cui alcuni medici chirurghi plastici della mano ed altri medici ortopedici, a percepire l’indennità di rischio radiologico a decorrere dal 1 luglio 1998 nonché ad usufruire delle ferie cosiddette biologiche nella misura dovuta per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2004, con conseguente condanna dell’Azienda Ospedaliera a corrispondere le somme indicate a lato di ciascuno dei ricorrenti. La Corte territoriale, richiamata la normativa anche contrattuale applicabile, ha rilevato che il c.t.u. pur avendo rilevato che i ricorrenti operavano in modo continuativo nella zona controllata, aveva ritenuto che la frequentazione anche continuativa di tale zona non era di per sé indice di esposizione al rischio ed aveva concluso che i ricorrenti erano esposti al rischio, ma in modo non continuativo e solo occasionale. Secondo la Corte, invece, i ricorrenti, medici chirurghi professionalmente impegnati nella loro specifica funzione avvicendandosi nelle sale operatorie secondo turni prestabiliti, esposti ad un rischio radiologico per una percentuale di casi che poteva assumere incidenza rilevante e con il possibile superamento dei valori soglia, non potevano essere considerati frequentatori occasionali delle zone controllate e che in tale situazione si sarebbero potuti trovare soltanto coloro che saltuariamente erano chiamati da altri reparti per effettuare le medesime prestazioni mediche. Secondo la Corte pertanto l’esposizione cui erano sottoposti i ricorrenti doveva ritenersi permanente o continuativa e non solo occasionale così come del resto aveva concluso altro consulente e in un’altra causa per colleghi degli odierni ricorrenti che operavano nella medesima struttura. Avverso la sentenza ricorre in cassazione l’Azienda Ospedaliera formulando 5 motivi. Resistono i medici depositando controricorso.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità (cfr Cass. n 4525/2011 avente ad oggetto l’accertamento dell’esposizione al rischio di medici colleghi dei controricorrenti svolgenti identiche mansioni). Secondo la Corte il c.t.u., tuttavia, non aveva considerato ulteriori elementi di valutazione ai fini dell’accertamento dell’intensità quantitativa e qualitativa dell’esposizione al rischio e che cioè “a differenza dei chirurghi generici gli specialisti ortopedici o della mano, dovendo talora ricorrere nel corso degli interventi ad un esame diretto sotto radiografia per i loro interventi, non potevano certo indossare i pesanti abiti di protezione, che gli avrebbero ostacolati, e non potevano allontanarsi dal paziente, né munirsi dell’apposito anello rivelatore dell’intensità delle radiazioni assorbite” restando in tal modo, nei momenti in cui operavano senza potersi avvalere dei dispositivi di protezione cui facevano ricorso gli altri medici esposti pacificamente alle radiazioni.

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