Nessuna incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale. L’incompatibilità vale solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Lo stabilisce Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 5583 del 12 novembre 2014.

Il riferimento è alla disciplina legislativa introdotta nel 2013 (d.lgs. n. 39/2013) che dispone l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».
Viene rigettata la pronuncia del Tar Napoli (sentenza 4983/2014), che aveva dichiarato inequivocabilmente l’impossibilità di un direttore di struttura complessa a ricoprire la carica di consigliere comunale. A fronte della generica formulazione dell’art.12 del sopracitato d.lgs vi è il successivo articolo 14 il cui disposto prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Disciplina speciale quindi per il personale delle Aziende sanitarie locali: nel momento stesso in cui si assoggettano al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, si esclude implicitamente da quel regime il personale dirigenziale medico e sanitario che, pur se investito di funzioni “dirigenziali”, non ha quali competenze primarie quelle gestionali e dirigenziali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto, dovendo rispondere ad un compito primario ossia “produrre salute”.

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