Commette reato di omessa denuncia il medico incaricato di un pubblico servizio che non informi l’autorità giudiziaria di un fatto che presenti le linee essenziali di un reato.
Non è invece indispensabile che la notizia si riveli anche fondata nel successivo nel successivo sviluppo procedimentale. Il che si correla strettamente alla natura di reato di pericolo della incriminazione, dovendosi garantire che la notitia criminis pervenga comunque all’Autorità Giudiziaria, unica competente ad operare le valutazioni e ad assumere le decisioni in ordine all’ulteriore corso del procedimento penale.
Ne discende che, diversamente dal reato di favoreggiamento, il delitto in oggetto è integrato anche qualora sia successivamente accertata l’insussistenza obiettiva del reato la cui notizia l’agente sia venuto a conoscenza ed abbia omesso di denunciare.
Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

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