Lesione di un’aspettativa di un reddito futuro: criterio di ragionevole probabilità. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro. Si tratta di un diritto non automatico. I genitori, per dare prova della frustrazione di quell’aspettativa, hanno l’onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. La previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio.

Corte di Cassazione Civile: risarcimento del danno per decesso da responsabilità medica

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Risarcimento del danno per decesso da responsabilità medica. Lesione di un’aspettativa di un reddito futuro: il criterio di ragionevole probabilità. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro (sentenza nr. 15909/14).

FATTO: —– convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. — del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio —-, di poco meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di —-. Osservò che in data —– ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa — , con diagnosi di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in data (omissis) La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice — e la Dott.ssa — , per essere garantita in caso di soccombenza.

DIRITTO: La Corte Sprema di Cassazione ha rilevato che i genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. Trattandosi, però, di un diritto non automatico, si è detto che i genitori, per dare prova della frustrazione di quell’aspettativa, hanno l’onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio.
a cura di Marcello Fontana – Settore Legislativo FNOMCeO

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