Il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta esclusivamente gli interessi e non anche la rivalutazione salva la prova del maggior danno subito e dalla messa in mora in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita di chance che esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Ai fini del riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione, da parte dei medici specializzati in quegli anni di spendere il titolo in ambito europeo.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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